Quando si parla di fiscalità a San Marino, il confronto con l’Italia nasce spesso da una domanda concreta: per un’impresa può essere più conveniente avviare o strutturare un’attività nella Repubblica del Titano? È una domanda legittima, ma richiede una risposta più articolata di un semplice confronto tra aliquote.
San Marino ha un proprio ordinamento tributario, è geograficamente e commercialmente molto vicina all’Italia e mantiene rapporti regolati da accordi bilaterali. Per alcune imprese può rappresentare un contesto interessante in cui costruire un progetto reale; per altre, invece, l’operazione può aggiungere complessità amministrativa e fiscale senza produrre una convenienza effettiva.
Il punto centrale non è soltanto dove viene costituita una società, ma dove l’impresa opera davvero, dove vengono prese le decisioni, dove lavorano le persone e dove si trova il suo centro di gestione.
L’imposta sul reddito delle società sammarinesi: l’aliquota attuale
Il riferimento fiscale principale per le società di capitali sammarinesi è l’Imposta Generale sui Redditi, conosciuta come IGR. La disciplina ordinaria prevista dalla Legge n. 166/2013 indica un’aliquota proporzionale del 17% sul reddito imponibile delle persone giuridiche.
È però importante considerare la modifica più recente: per i periodi d’imposta dal 2026 al 2030, la Legge n. 141 del 12 novembre 2025 ha previsto, in via transitoria, l’applicazione dell’aliquota del 18% in luogo del 17%. L’aumento riguarda anche l’imposta dovuta dalle società ai sensi dell’articolo 43 della Legge n. 166/2013.
Perciò, nel 2026, parlare genericamente di una tassazione societaria sammarinese al 17% non è corretto: l’aliquota di riferimento da considerare per le imprese è il 18%, salvo la presenza di regimi specifici, incentivi o fattispecie particolari da verificare caso per caso.
In Italia, l’imposta sul reddito delle società, l’IRES, ha un’aliquota ordinaria del 24%. A questa può aggiungersi l’IRAP, la cui aliquota ordinaria è generalmente indicata al 3,9%, con possibili variazioni regionali e regole differenti in base al settore e alla natura del soggetto.
Il confronto tra 18% sammarinese e imposizione italiana non va però letto come una sottrazione matematica immediata. IRES e IRAP hanno basi imponibili e meccanismi propri; inoltre, il peso fiscale complessivo dipende anche dalla deducibilità dei costi, dalla struttura finanziaria, dal personale, dai compensi degli amministratori, dalla distribuzione degli utili e dalle caratteristiche effettive dell’attività.
Un’aliquota più bassa non basta a rendere conveniente una società
Il confronto fiscale è spesso il primo elemento che attira l’attenzione, ma raramente è quello che decide da solo la convenienza di un progetto imprenditoriale. Un’azienda deve valutare anche costi di struttura, gestione contabile, consulenza, rapporti bancari, adempimenti, personale, uffici, logistica, contratti commerciali e organizzazione operativa.
Per una società che produce, vende o presta servizi quasi esclusivamente in Italia, una sede sammarinese priva di organizzazione concreta può non essere sufficiente per sostenere la scelta nel tempo. Al contrario, un’impresa che intende costruire una presenza effettiva nella Repubblica, lavorare con mercati internazionali o sviluppare una nuova organizzazione può avere ragioni economiche più solide per valutare San Marino.
La domanda più utile, quindi, non è soltanto “dove si applica un’aliquota inferiore?”, ma “dove ha senso organizzare davvero l’attività?”. La fiscalità può essere un elemento importante della risposta, ma deve restare coerente con il progetto aziendale.
Residenza fiscale: conta la sostanza dell’attività
Uno dei temi più rilevanti è quello della residenza fiscale. La sede legale iscritta nei documenti societari è importante, ma non esaurisce l’analisi. Le autorità fiscali possono valutare dove una società viene amministrata, dove vengono assunte le decisioni strategiche, da dove vengono gestiti i rapporti principali con clienti e fornitori e dove si svolge la gestione ordinaria dell’impresa.
Anche la normativa sammarinese è chiara su questo punto: sono considerate residenti le persone giuridiche e gli enti che hanno nel territorio dello Stato la sede legale oppure la sede dell’effettiva direzione per la maggior parte del periodo d’imposta.
Questo significa che una società non diventa realmente sammarinese soltanto perché possiede un indirizzo o una sede formale nella Repubblica. Se l’imprenditore continua a dirigere quotidianamente l’attività dall’Italia, se il personale e gli uffici operativi sono italiani, se i contratti vengono gestiti in Italia e se l’organizzazione reale rimane italiana, il profilo fiscale richiede particolare cautela.
Il principio vale anche per le attività digitali. Un e-commerce, una software house, una società di consulenza o un’impresa di marketing possono lavorare online, ma non sono per questo prive di una localizzazione economica. Le persone che operano, gli strumenti utilizzati, i luoghi decisionali e l’organizzazione aziendale concorrono a definire dove l’attività viene effettivamente esercitata.
Italia e San Marino: convenzione contro le doppie imposizioni
Italia e San Marino hanno stipulato una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione fiscale. L’accordo è stato ratificato in Italia con la Legge n. 88 del 19 luglio 2013.
Una convenzione contro le doppie imposizioni serve a disciplinare i rapporti fiscali tra due Stati quando un soggetto o un’impresa produce redditi transfrontalieri. Può riguardare, a seconda dei casi, redditi d’impresa, dividendi, interessi, royalties, compensi professionali e redditi da lavoro.
Non significa che un’impresa possa scegliere liberamente il Paese in cui pagare le imposte. Significa invece che esistono criteri per evitare che lo stesso reddito venga tassato integralmente due volte e per individuare quale Stato abbia il diritto di imposizione in una determinata situazione.
In presenza di soci italiani, clienti italiani, amministratori residenti in Italia o attività svolte su entrambi i lati del confine, la convenzione va letta insieme alla struttura concreta dell’impresa. Ogni flusso economico può richiedere un’analisi distinta, soprattutto quando si parla di distribuzione di utili, compensi agli amministratori o prestazioni infragruppo.
Trasparenza e scambio di informazioni
San Marino non può essere descritto come una realtà isolata dai sistemi di controllo internazionali. I rapporti fiscali con l’Italia sono oggi inseriti in un quadro di cooperazione e scambio di informazioni che rende superata l’idea di una società estera utilizzata soltanto per allontanare formalmente redditi o patrimoni.
Una pianificazione internazionale sostenibile deve essere trasparente, documentata e coerente. Non si tratta di occultare un’attività, ma di dimostrare che la sede, la struttura, il personale, la governance e i flussi economici corrispondono a una reale iniziativa imprenditoriale.
La differenza è sostanziale: un’impresa che organizza una presenza effettiva a San Marino opera in un quadro diverso rispetto a una società che esiste solo nei documenti, mentre la gestione continua a svolgersi altrove.
Imposte indirette e rapporti commerciali con l’Italia
Un altro aspetto da considerare riguarda le imposte indirette. San Marino non applica l’IVA secondo il sistema interno italiano: il suo ordinamento prevede un’imposta monofase, collegata principalmente alle importazioni.
Questo non significa che le operazioni con aziende italiane siano prive di regole IVA. Le cessioni e gli acquisti di beni tra Italia e San Marino seguono infatti una disciplina specifica, con procedure dedicate anche sotto il profilo documentale e della fatturazione elettronica.
Per un’impresa commerciale, manifatturiera o attiva nell’e-commerce, il trattamento delle operazioni transfrontaliere può incidere sui flussi di cassa, sulla logistica e sull’organizzazione amministrativa. Per una società di servizi, consulenza o tecnologia, le variabili operative saranno differenti. In entrambi i casi, non è opportuno trattare il tema come se San Marino fosse semplicemente una regione italiana con regole fiscali diverse.
Quando San Marino può essere una scelta imprenditoriale coerente
San Marino può essere valutata con interesse quando esiste la volontà di costruire una presenza reale sul territorio. Ad esempio, può avere senso per una nuova impresa che intende stabilire uffici, sviluppare un team, organizzare funzioni amministrative o commerciali nella Repubblica, lavorare con clientela internazionale o inserire la sede sammarinese in una strategia di crescita concreta.
Può essere una scelta da approfondire anche per realtà che operano nei servizi, nella tecnologia, nel commercio internazionale o in settori nei quali la vicinanza all’Italia si combina con un’effettiva capacità organizzativa oltreconfine.
È invece più difficile sostenere un progetto quando l’intera attività rimane di fatto in Italia: stessi uffici, stessi amministratori operativi, stessi dipendenti, stessi clienti, stesso luogo decisionale e nessuna struttura autonoma a San Marino. In questa situazione, l’aliquota fiscale non dovrebbe essere l’unico elemento di valutazione.
Il confronto corretto va fatto sul progetto completo
La fiscalità sammarinese può essere competitiva, soprattutto se confrontata con il carico fiscale ordinario che molte società italiane affrontano. Tuttavia, il dato utile non è soltanto l’aliquota IGR al 18% prevista per il periodo 2026-2030, ma il risultato complessivo dell’operazione.
Prima di costituire una società a San Marino, è opportuno predisporre una simulazione che consideri redditività attesa, costo del personale, sede operativa, contributi, compensi degli amministratori, imposizione degli utili distribuiti, gestione delle operazioni con l’Italia, eventuali incentivi applicabili e costi professionali.
Una scelta ben progettata può trasformare San Marino in una base imprenditoriale credibile e funzionale. Una scelta costruita soltanto sulla differenza di aliquota, invece, rischia di diventare fragile sotto il profilo fiscale, amministrativo e operativo.
Questo articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza fiscale, societaria o legale. Prima di assumere decisioni operative è opportuno richiedere una valutazione personalizzata a professionisti abilitati nei rispettivi ordinamenti.
Fonti
Legge 12 novembre 2025 n. 141 – Repubblica di San Marino
Legge 16 dicembre 2013 n. 166 – Disciplina dell’Imposta Generale sui Redditi
Agenzia delle Entrate – IRES
Agenzia delle Entrate – accordi contro le doppie imposizioni
Agenzia delle Entrate – fatturazione elettronica con San Marino
